Rivendicare la qualifica dirigenziale? La Corte di Cassazione ha per diverse volte ribadito un importante principio secondo cui la qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello. Tale filone interpretativo ha, quindi, inteso delimitare l’attribuzione della qualifica di dirigente solo a coloro che rivestissero un ruolo “apicale” nell’organigramma aziendale (proprio come il ricorrente), ovvero fossero dotati di amplissimi poteri e di una autonomia gestionale tale da essere ritenuti veri e propri sostituti dell’imprenditore (c.d. dirigente apicale). Da questa figura si differenzia quella dell’impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (c.d. pseudo- dirigente) (cfr. Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 5809 del 10 marzo 2010; Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 11/09/2013 n° 20839).
La giurisprudenza di merito, inoltre, ha anche affermato più volte che ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale è necessario e sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perché richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.
Infine, anche il CCNL Dirigente Industria prevede ex art. 1 “1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. 2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell’azienda. 3. L’esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l’attribuzione della qualifica e quindi l’applicabilità del presente contratto.” (doc. 16 cit.)
In sostanza, quando si svolgono effettivamente mansioni dirigenziali, ci si può rivolgere al Giudice del lavoro perché sia accertato il proprio diritto ad essere inquadrato quale Dirigente.
Ciò può essere utile anche in ragione del fatto che, come noto, i contratti collettivi per i Dirigenti prevedono indennità di preavviso più lunghe e misure risarcitorie dei licenziamenti illegittimi più alte di quelle attualmente accordate ai dipendenti non dirigenti nei contratti di lavoro a tutele crescenti.