Secondo la Cassazione (cass. 10 febbraio 2022, n. 4404) anche qualora si ritenga che il trasferimento sia stato disposto in violazione all’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, trovando applicazione il disposto dell’art. 1460 cod. civ. secondo cui la parte adempiente potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto risulti non contrario a buona fede e correttezza.
La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte attiene al licenziamento per giusta causa irrogato a fronte del rifiuto del lavoratore al trasferimento di sede (da Potenza a Pozzuoli).
L’ordinanza in commento giunge a seguito dell’esperimento di tre giudizi di merito. In particolare, la Corte d’Appello di Potenza – diversamente dal giudice di prime cure – aveva ritenuto illegittimo il trasferimento e il conseguente licenziamento del lavoratore intimato a fronte del rifiuto del lavoratore al trasferimento, poiché, a parere della Corte territoriale, il datore di lavoro non si era comportato secondo buona fede e correttezza nella gestione delle conseguenze che erano derivate dalla soppressione della unità organizzativa di appartenenza e, pertanto, era legittimo il rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede.
La Corte di Cassazione a seguito dell’impugnazione della sentenza da parte di entrambe le parti, cassava la sentenza, ritenendo che la Corte d’Appello non si fosse uniformata al principio consolidato secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore.
Inoltre, aggiungeva la Suprema Corte, il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l’accertamento di legittimità, ma non autorizza il rifiuto del lavoratore al trasferimento e quindi a non rendere l’attività lavorativa.
Alla luce di tali principi, la Corte d’Appello di Potenza, in sede di giudizio riassunto, rivedeva la propria decisione affermando la effettività della misura organizzativa alla base del trasferimento del lavoratore e che il rifiuto di svolgere la prestazione da parte del lavoratore fosse contrario a buona fede poiché utilizzato «come arma per vincere le resistenze datoriali nell’ambito di una trattativa economica».
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore osservando l’erroneità della decisione sia in relazione all’effettività delle ragioni alla base del trasferimento e la legittimità dello stesso, sia con riferimento alla legittimità del rifiuto.
La Corte di Cassazione, innanzitutto, evidenzia come la sentenza impugnata si basi su due autonome rationes decidendi: (i) la legittimità del trasferimento e, in ogni caso, (ii) la contrarietà a buona fede e correttezza dell’eccezione di inadempimento e conseguente rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione.
Prosegue, poi, affrontando il motivo di ricorso inerente all’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.
Sul punto la Corte ribadisce il principio secondo cui in caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2 c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.
La verifica in merito alla sussistenza di tale requisito, riservata ai giudici di merito, deve essere condotta «sulla base delle concrete circostanze che connotano la fattispecie, nell’ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco». Coerentemente la Corte d’Appello di Potenza ha deciso sulla base di tali principi e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Dunque, la Corte essendo sussistente una delle rationes decidendi alla base dell’impugnata sentenza, ha ritenuto ultronea la verifica della fondatezza delle ulteriori censure, non potendosi giungere, in ogni caso, alla cassazione della sentenza e ha rigettato il ricorso.
Insomma il rifiuto del lavoratore al trasferimento non è sempre possibile e può portare al licenziamento.