Il licenziamento del dirigente d’azienda, ove basato su ragioni concernenti la sua persona e il suo contegno, può essere giustificato dalla inadeguatezza all’incarico ricoperto e ad aspettative riconoscibili ex ante.
A dirlo è la Suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 11159 del 9 maggio 2018.
Il caso riguardava un dirigente con mansione di direttore della qualità che è stato licenziato per giusta causa sulla base di due contestazioni disciplinari. Con prima lettera gli veniva addebitato di aver autorizzato la verniciatura di strutture metalliche in ambienti attigui al reparto di imbottigliamento, senza aver valutato i connessi rischi.
Con una seconda contestazione, si addebitava al dirigente licenziato per inadeguatezza all’incarico di aver utilizzato un tono ingiurioso in una comunicazione ad un fornitore.
Dopo la seconda lettera, la società procedeva al licenziamento del dirigente per giusta causa. Dopo due gradi di giudizio la causa del dirigente licenziato perchè inadeguato è finita alla corte di cassazione.
La corte ha ribadito il principio secondo cui se viene dimostrata la superficialità e l’inadeguatezza del dirigente nella gestione del lavoro il licenziamento può essere considerato legittimo e valido, posto che per il tipo di inquadramento contrattuale anche l’adeguatezza costituisce presupposto indefettibile.