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Dirigenti: rientrano nel licenziamento collettivo (ma solo dal 2014).
Per la Corte di cassazione (n. 5513 dell’8 marzo 2018) la disciplina dei licenziamenti collettivi è applicabile ai dirigenti soltanto dopo l’entrata in vigore della legge europea 2013-bis. Per le fattispecie formatesi prima della riforma, l’estensione ai dirigenti non può essere operata né in via di interpretazione adeguatrice all’ordinamento europeo, né mediante disapplicazione della disciplina in terna in favore di quella comunicatira.
Oggi quindi il quadro è il seguente:
– I dirigenti devono essere compresi nel computo per la determinazione del requisito dimensionale del datore di lavoro
– Qualora si intenda procedere, nell’ambito di una riduzione di personale rientrante nell’ambito dell’art. 24, l. 223/91, al licenziamento dei dirigenti, trovano applicazione anche le disposizioni procedurali previste dall’art. 4, l. 223/91, e l’esame congiunto in sede sindacale e amministrativa va svolto in appositi incontri.

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