In tema di licenziamento del dirigente, la nozione di giustificatezza del recesso non si identifica con quella di giusta causa o di giustificato motivo del licenziamento ex art. 1, l. n. 604/1966; conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, essendo rilevante a tale fine qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.
Cass. Sez. Lav. 11 marzo 2019, n. 6950 – Pres. Di Cerbo; Rel. Boghetich; P.M. Fresa; Ric. E.T.; Contr. I.I. S.p.A.