L’ambito di occupazione di un avvocato per dirigenti è piuttosto ampio.
Difatti, un buon avvocato del lavoro, oltre a fornire consulenza legale a tutela e difesa di dipendenti e datori di lavoro, mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale anche per rappresentare i dirigenti e le loro associazioni di categoria.
La figura dirigenziale non è disciplinata dalla legge, ma sono i contratti collettivi a indicare alcune figure tipiche di dirigente, nonché quelli che sono i requisiti della categoria in questione.
Sono, ad esempio, dirigenti, le seguenti figure professionali:
• direttori;
• vicedirettori;
• condirettori;
• institori e procuratori con stabile mandato;
• capi di importanti servizi e uffici.
L’avvocato giuslavorista interviene a difesa dei dirigenti per lo più in caso di licenziamenti, ma il suo intervento è fondamentale anche nei seguenti casi:
• demansionamento;
• trasferimenti;
• patto di non concorrenza;
• risoluzione su iniziativa aziendale;
• management by objectives e stock options.
I dirigenti possono essere licenziati:
• per giusta causa, nel qual caso non è previsto il preavviso;
• per un motivo rientrante nel criterio di giustificatezza: in tal caso, il preavviso è sempre necessario e, se il motivo del recesso è soggettivo, il datore di lavoro è tenuto a seguire la procedura disciplinare;
• per vecchiaia, nel qual caso, i dirigenti hanno diritto alla pensione di vecchiaia o devono avere compiuto i 67 anni di età.
Il licenziamento ha natura disciplinare quando è motivato dalla colpa del dirigente.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U., sent. n. 7880/2007) ha affermato che al licenziamento disciplinare del dirigente vanno applicate tutte le garanzie procedimentali che sono previste per gli altri dipendenti, ossia:
• la previa contestazione dell’addebito;
• la facoltà del dirigente di difendersi e di farsi assistere da un avvocato;
• l’irrogazione del licenziamento per iscritto, nel caso in cui le giustificazioni non siano accolte.
Qualora i dirigenti subiscano un licenziamento, gli stessi possono impugnare quest’ultimo, a mezzo di un avvocato, per mancanza di giusta causa o di giustificatezza dello stesso. Più nello specifico:
• occorre impugnare il licenziamento con un atto scritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;
• è possibile promuovere un arbitrato dinanzi ad un collegio, nel caso in cui sia applicabile al rapporto la disciplina del Ccnl Industria o Terziario;
• entro 180 giorni dall’impugnazione si può scegliere di procedere dinanzi al Tribunale, depositando il ricorso giudiziale, o ricorrere al tentativo di conciliazione, mediante comunicazione alla controparte entro lo stesso termine.
L’avvocato per dirigenti è in grado di assistere il dirigente nell’ambito delle controversie con il datore di lavoro.