Il 30 maggio 2019 la suprema corte di cassazione è intervenuta in una fattispecie che aveva ad oggetto l’intimato recesso, da parte di un datore di lavoro, al dipendente dirigente prima della scadenza del contratto, che era stato convenuto a tempo determinato.
Il recesso anticipato era stato intimato sulla base del fatto che il dirigente aveva raggiunto l’età pensionabile.
La cassazione ha stabilito che nel lavoro subordinato è regola generale quella secondo la quale la tipicità e la tassatività delle cause d’estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva, in quanto il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parete del lavoratore, determina il venir meno del regime di stabilità (con conseguente rescindibilità ad nutum) ma non l’automatica estinzione del rapporto.