Affrontiamo in questo articolo quali sono le sorti del Rapporto di lavoro del Dirigente in caso di fallimento della società.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 il legislatore è intervenuto nella precedente disciplina sulla legge fallimentare e ha introdotto una specifica disciplina relativa alle sorti del rapporto di lavoro in caso di fallimento della società.
Anzitutto una precisazione terminologia. La novella non parla più di fallimento della società ma di liquidazione giudiziale. Ebbene in caso di liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fin quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, oppure il recesso. La sorte del rapporto di lavoro in caso di fallimento della società, quindi, è incerta, fin tanto che il curatore fallimentare non assume le opportune iniziative nell’interesse della procedura di liquidazione giudiziale.
Ciò detto, la norma introduce anche la possibilità, per il lavoratore, di rassegnare le dimissioni per giusta causa, con diritto al pagamento del preavviso, anche nel caso in cui siano trascorsi quatto mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale.
La norma infine introduce una ipotesi, ovvero quella in cui il curatore non eserciti il diritto di subentrare nei rapporti di lavoro. Allo spirare del termine, i rapporti di lavoro si intendono risolti con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Se il curatore provvede al licenziamento, dovrà attenersi alle regole formali per i licenziamenti individuali, mentre potrà derogare ad alcune norme sui licenziamenti collettivi. IN particolare, la comunicazione rivolta ai sindacati avrà solo carattere sintetico e si potrà soprassedere alla fase amministrativa. Le fasi successive, sono invece le medesime previste dalla legislazione sui licenziamenti collettivi.