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Ciò che viene corrisposto al Dirigente quale buonuscita a seguito di licenziamento non fa cumulo con il proprio reddito solamente nel caso in cui il risarcimento del danno è destinato a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di perdite sostenute (c.d. danno emergente). L’atto conciliativo intervenuto l’anno successivo alla sentenza del tribunale non deve essere acquisito al fine della valutazione circa l’assoggettamento ad irpef, perché il titolo da esaminare è la sentenza
Così si è espressa la Commissione Tributaria della Regione lombardia il 16 gennaio 2017.

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