Il Tribunale di Vicenza afferma che il licenziamento del dirigente per motivi legati ad una riorganizzazione o riduzione dell’attività aziendale che comporti almeno cinque recessi deve essere intimato all’esito della procedura di cui all’art. 4, L. 223/91. Se per i licenziamenti intervenuti dopo il 25 novembre 2014 tanto discende dalla entrata in vigore della L. 161/14, per quelli precedenti si deve pervenire alla stessa conclusione sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 569/14, che ha dichiarato la disciplina sui licenziamenti collettivi in contrasto con il diritto europeo nella parte in cui esclude i dirigenti dalle garanzie procedurali e di informazione di cui all’art. 4.